Sez. 2, Sentenza n. 3737 del 14/03/2001 (Rv. 544769 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione di omessa od erronea valutazione delle risultanze probatorie - Specificazione del contenuto delle prove non (o male) esaminate - Onere del ricorrente - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Nel giudizio per cassazione, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere di specificare il contenuto delle prove non (o male) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione, potendo solo in tale ipotesi il giudice di legittimità accertare - sulla base esclusivamente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, delle deduzioni esposte nello stesso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione e la decisività delle prove erroneamente valutate.(Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha giudicato inammissibile il ricorso proposto contro decisione della corte di merito in tema di distacco di un condomino dall'impianto centrale di riscaldamento asseritamente contrastante con le risultanze peritali, per non aver il ricorrente riportato nell'atto di impugnazione il contenuto specifico e completo della relazione del c.t.u., e non aver fornito alcun dato valido per ricostruire, sia pure approssimativamente, il ragionamento seguito dal consulente di ufficio.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)