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Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 26/08/2002 (Rv. 557066 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione relativa ad una risultanza asseritamente non o mal valutata - Sindacato di legittimità - Ammissibilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557066-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente che, sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie (nella specie, relazione peritale) ha l'onere di indicare specificamente, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportandone, se del caso, il contenuto, l'elemento di prova che si addebita al giudice di avere trascurato o insufficientemente valutato, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)