Sez. 5 - , Sentenza n. 27432 del 20/09/2022 (Rv. 665604 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Pubblici dipendenti - Arretrati stipendiali - Assoggettabilità a imposizione - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP
In tema di Irap, le differenze retributive versate ai dipendenti di una pubblica amministrazione, all'esito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse, non concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, qualora le suddette annualità siano precedenti all'introduzione del tributo, non assumendo rilevanza il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività della pubblica amministrazione.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 10 bis com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)