Sez. 5, Sentenza n. 17603 del 28/07/2010 (Rv. 615010 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive - Presupposti - Plusvalenza da riduzione di un debito - Assoggettabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta regionale per le attività produttive, la riduzione del debito, da parte di un creditore, a favore di un soggetto passivo di IRAP è assoggettabile al tributo anche se il provento che si è così determinato sia correlato a periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 446 del 1997.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)