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Sez. 1, Sentenza n. 1951 del 17/06/1968 (Rv. 333969 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA, ESTINZIONE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - EFFETTO ESTINTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333969-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA, ESTINZIONE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - EFFETTO ESTINTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'Estinzione della societa non si verifica neppure con l'approvazione del bilancio finale e con la stessa cancellazione dal registro delle imprese, qualora sopravvivano rapporti di credito e di debito da definire con terzi e, in particolare, quando siano in corso contestazioni giudiziali. (Conf. N.100-68, massima n.330942 n.32-67, massima n.325645 2445-66 massima n.324736 n.1953-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)