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Sez. U, Sentenza n. 2265 del 04/03/1988 (Rv. 458072 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - LAVORATORE STRANIERO IN ITALIA - DEROGA EX ART. 16 DELLE PRELEGGI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458072-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - LAVORATORE STRANIERO IN ITALIA - DEROGA EX ART. 16 DELLE PRELEGGI - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla prestazione lavorativa effettuata in Italia, il diritto del lavoratore straniero a norma dell'art. 36 cost. Alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto ed adeguata ai bisogni personali e della sua famiglia, nonché il diritto al riposo e alle ferie, non trova deroga con riguardo al disposto dell'art. 16 delle preleggi (norma di carattere sostanziale, non inerente alla giurisdizione) che subordina la capacità giuridica dello straniero di acquistare diritti alla condizione di reciprocità. (V 658/87, mass n 450968).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)