Sez. U, Sentenza n. 1542 del 12/02/1987 (Rv. 450968 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA PER IL RIPRISTINO DI UN IMMOBILE NELLA SUA PRECEDENTE SITUAZIONE CON L'ELIMINAZIONE DI OPERE EDILI ABUSIVAMENTE REALIZZATE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA - LIMITAZIONI - ESCLUSIONE.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA PER IL RIPRISTINO DI UN IMMOBILE NELLA SUA PRECEDENTE SITUAZIONE CON L'ELIMINAZIONE DI OPERE EDILI ABUSIVAMENTE REALIZZATE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA - LIMITAZIONI - ESCLUSIONE.*
La giurisdizione del giudice ordinario, nella controversia possessoria fra privati, non trova limitazioni, nemmeno sotto il profilo del divieto di annullare, modificare o revocare l'atto amministrativo, o comunque imporre un "facere" all'amministrazione (divieto posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E ed integrante un limite meramente interno alle attribuzioni del giudice medesimo), per il caso in cui l'attore chieda il ripristino di un immobile nella sua precedente situazione, con l'eliminazione di opere edili abusivamente realizzate dal convenuto, atteso che un siffatto ordine, proprio per la sua funzione ripristinatoria, non implica alcuna interferenza nei poteri pubblicistici della amministrazione in tema di autorizzazione delle costruzioni edili, e che, peraltro, spetta poi al giudice dell'esecuzione di fissare le opportune regole e cautele per l'attuazione dell'ordine medesimo nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)