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Sez. L, Sentenza n. 7250 del 15/09/1987 (Rv. 455359 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - SPETTANZA - CONDIZIONI - DISLOCAZIONE DEL LAVORATORE IN LOCALITÀ DIVERSA DALLA SUA SEDE ABITUALE DI LAVORO PER DISPOSIZIONE UNILATERALE DELL'IMPRENDITORE - SOPPERIMENTO AD ESIGENZE CONTINGENTI DELL'IMPRESA LIMITATE NEL TEMPO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO CONTRATTUALE DEL LAVORATORE DI SVOLGERE LE PROPRIE MANSIONI IN LUOGHI DIVERSI - TRASFERTA DEL PRESTATORE D'OPERA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 15 CCNL 24 SETTEMBRE 1976 E 7 CCNL 26 LUGLIO 1979 PER I DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE METALMECCANICHE.*
Stato
decisa il 1987-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455359-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - SPETTANZA - CONDIZIONI - DISLOCAZIONE DEL LAVORATORE IN LOCALITÀ DIVERSA DALLA SUA SEDE ABITUALE DI LAVORO PER DISPOSIZIONE UNILATERALE DELL'IMPRENDITORE - SOPPERIMENTO AD ESIGENZE CONTINGENTI DELL'IMPRESA LIMITATE NEL TEMPO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO CONTRATTUALE DEL LAVORATORE DI SVOLGERE LE PROPRIE MANSIONI IN LUOGHI DIVERSI - TRASFERTA DEL PRESTATORE D'OPERA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 15 CCNL 24 SETTEMBRE 1976 E 7 CCNL 26 LUGLIO 1979 PER I DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE METALMECCANICHE.*

L'ipotesi della trasferta del prestatore d'opera ricorre allorché quest'ultimo venga dislocato in località diversa dalla sua Sede abituale di lavoro per disposizione unilaterale dell'imprenditore al fine di sopperire ad esigenze dell'impresa - verificatesi in tale località. Consegue che tale ipotesi non è invece configurabile quando il lavoratore sia obbligato per contratto a svolgere le proprie mansioni in luoghi sempre diversi (ossia nel caso di cosiddetta ambulatorietà della prestazione lavorativa) in ragione del fatto che il tipo di lavoro svolto o l'organizzazione aziendale comportino l'inesistenza di una predeterminazione del luogo della prestazione e richiedano invece la disponibilità del dipendente a recarsi ogni giorno là dove è richiesta la sua opera. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando l'art. 15 CCNL 24 settembre 1976 e l'art. 7 CCNL 25 luglio 1979 per i dipendenti di imprese artigiane metalmeccaniche - aveva escluso che l'indennità di trasferta spettasse ad un lavoratore che, per il fatto di svolgere mansioni di autista, effettuava normalmente prestazioni fuori Sede). (V 1920/86, mass n 445181).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 24/09/1976 num. 5, Contr. Coll. 25/07/1979 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)