Sez. L, Sentenza n. 1920 del 19/03/1986 (Rv. 445181 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE IN TUTTO O IN PARTE A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE IN TUTTO O IN PARTE A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - CONDIZIONI.*
L'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 escludendo, ai fini della Determinazione della retribuzione imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, le somme corrisposte al lavoratore a titolo di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, si riferisce alla trasferta in senso proprio, la quale presuppone un luogo fisso della prestazione lavorativa dal quale il lavoratore si allontani per assolvere a temporanee esigenze dell'impresa, sicché una parte di quanto gli viene corrisposto in aggiunta alla normale retribuzione assume carattere risarcitorio e restitutorio. La suddetta parziale esenzione contributiva, invece, non opera allorché non sussiste un predeterminato luogo della prestazione lavorativa e il lavoratore sia tenuto, in base al tipo di attività dedotta in contratto e all'organizzazione aziendale in cui è inserito, a recarsi ogni giorno là dove viene richiesta la sua opera. (V 3292/85, mass n 440958; (V 6751/83, mass n 431467).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)