diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6070 del 16/10/1986 (Rv. 448392 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - ISTITUTO ASSICURATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448392-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - ISTITUTO ASSICURATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

Nella controversia avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore subordinato ovvero lo accertamento dell'omessa od insufficiente contribuzione con conseguente domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi ovvero al risarcimento del danno, l'istituto assicuratore non riveste la qualità di litisconsorte necessario a meno che il lavoratore non chieda la Costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962. (V 66/84, mass n 432329; (V 2174/83, mass n 427031).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)