Sez. L, Sentenza n. 66 del 06/01/1984 (Rv. 432329 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE ENTRO IL DATORE DI LAVORO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE DI PREVIDENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE ENTRO IL DATORE DI LAVORO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE DI PREVIDENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'esigenza dell'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti del rapporto previdenziale non sussiste qualora venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo, oppure quando, instaurati validamente fra i soggetti interessati il rapporto di lavoro ed il coevo rapporto previdenziale, la contestazione sia limitata al conseguimento di prestazioni derivanti dall'uno o dall'altro. Non sussiste, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro per la regolarizzazione della posizione assicurativa. (Conf 1967/78, mass n 398367; (Conf 1961/72, mass n 359068; (Conf 2684/73, mass n 366180).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)