Sez. 1, Sentenza n. 660 del 28/03/1960 (Rv. 881530 - 01)
MUTUO - CONTROVERSIE - ONERE DELLA PROVA - CONTESTAZIONE DELLA CAUSALE - GIURAMENTO - DECISORIO - NOZIONE - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI PROBATORI - INAMMISSIBILITÀ - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIONE OLTRE I LIMITI - FACOLTÀ DISCREZIONALE - RIFIUTO O AMMISSIONE - MOTIVAZIONE
MUTUO - CONTROVERSIE - ONERE DELLA PROVA - CONTESTAZIONE DELLA CAUSALE - GIURAMENTO - DECISORIO - NOZIONE - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI PROBATORI - INAMMISSIBILITÀ - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIONE OLTRE I LIMITI - FACOLTÀ DISCREZIONALE - RIFIUTO O AMMISSIONE - MOTIVAZIONE
L'attore, il quale fonda la sua domanda su un contratto di mutuo, è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi di tale contratto, e cioè non solo la consegna della somma, ma anche il titolo della consegna, e quindi l'Obbligo dell'accipiens di restituire la somma stessa; né la contestazione circa la causale del versamento si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'Onere della prova, giacché il negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o Estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di danaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata; anche in tal caso, quindi, rimane fermo l'Onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata o insufficiente dimostrazione. In tanto il giuramento è decisorio, in quanto esso verta direttamente su fatti specifici idonei a risolvere la lite, o una parte della lite, di guisa che, una volta ammesso il giuramento, non rimanga da compiere altra indagine se non quella dell'an iuratum sit; da ciò consegue che il giuramento decisorio non può servire per l'acquisizione di elementi probatori o presuntivi da valutarsi dal giudice, in concorso e con riferimento agli elementi raccolti, giacché la natura, la funzione e gli effetti del giuramento decisorio non consentono che esso possa essere utilizzato per uno scopo diverso da quello espressamente indicato dalla legge. Il giudice di merito, quando non ritenga di avvalersi della facoltà di consentire la prova per testimoni oltre i limiti di valore fissato nel 1' comma dell'art. 2721 cod.civ. non è tenuto a dare una particolare giustificazione del mancato Esercizio di tale facoltà, che gli è concessa in via di eccezione mentre, appunto perché trattasi di eccezione, egli deve motivare il provvedimento ammissivo della prova, dando atto della ricorrenza, nel caso concreto, delle circostanze che, a norma del 2' comma del predetto articolo, rendono possibile la deroga al normale divieto della prova per testimoni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)