Sez. 3, Sentenza n. 3205 del 02/04/1999 (Rv. 524883 - 01)
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Domanda di restituzione del "tantundem" - Contestazione del convenuto - Prova dell'attore - Datio di assegni bancari e danaro - Insufficienza - Fondamento.
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Non costituisce prova sufficiente dell'esistenza del contratto di mutuo, posto a fondamento della domanda di restituzione di capitale e interessi, contestata da controparte, la consegna a questa di assegni bancari o somme di danaro perché i primi sono un mezzo per adempiere ad un'obbligazione preesistente e non per concedere un prestito e le seconde possono realizzare il mutuo, ma altresì anch'esse estinguere un debito e pertanto spetta all'attore provare, mediante altri fatti, lo scopo di tale consegna.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)