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Sez. 4, Sentenza n. 8357 del 22/05/1981 Ud. (dep. 24/09/1981) Rv. 150239 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE IN FASE DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DIFFERENZA - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150239-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE IN FASE DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DIFFERENZA - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - INSUSSISTENZA.*

Le dichiarazioni spontanee, rese in Sede di indagini di polizia giudiziaria da colui che non sia ancora indiziato di reato, non sono equiparabili ad un interrogatorio, sia per la natura che per la funzione, alle quali assolvono. Non sono pertanto ad esse applicabili le norme di rito, dettate a garanzia dei diritti di difesa. (giurisprudenza costante: Conf mass 145854/80, 144711 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)