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Sez. 6, Sentenza n. 17700 del 16/04/2014 Cc. (dep. 23/04/2014) Rv. 259862 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Medesimo fatto - Condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Contestazione di appartenenza ad un "locale"della ndrangheta - Successiva contestazione di appartenenza alla "provincia" - Preclusione del "ne bis in idem" - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259862-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., la contestata appartenenza ad una sottosezione della "ndrangheta" (cosiddetta "locale") non costituisce "medesimo fatto" della contestata appartenenza diretta all'organo di vertice del medesimo sodalizio criminale (cosiddetta "provincia"), in quanto tale preclusivo della possibile emissione di una successiva ordinanza di misura coercitiva per il secondo addebito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale era stato confermato il provvedimento coercitivo emesso nei confronti di un indagato, in relazione alla contestazione di appartenenza alla "provincia", dopo che, sulla base degli stessi elementi, era stata respinta richiesta cautelare riguardante l'addebito al medesimo soggetto di far parte di uno specifico "locale").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)