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Sez. 2, Sentenza n. 8697 del 18/01/2005 Cc. (dep. 04/03/2005) Rv. 230791 - 01

COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem") | Medesimo fatto - Desumibilità da condotta, evento e nesso di causalità - Fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. - Mutamento nelle modalità di partecipazione, del programma criminoso, e del numero dei componenti - Preclusione del "ne bis in idem" - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230791-01

COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem")

Ai fini della duplicazione processuale ex art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e cioè da condotta, evento e nesso di causalità. Nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. al fine di escludere la medesimezza del fatto non rilevano nè, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), nè dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti; occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)