Sez. 3, Sentenza n. 15404 del 04/11/2002 (Rv. 558203 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA | Adempimento dell'obbligazione - Diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 cod.civ. - Criterio generale - Responsabilità per colpa lieve - Configurabilità - Sussistenza - Soluzione di problemi di particolare difficoltà - Attenuazione di responsabilità ex art. 2236 cod. civ. - Responsabilità unicamente per dolo o colpa grave - Configurabilità - Sussistenza - Onere probatorio.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA
Ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., che regola normalmente la responsabilità del professionista, il prestatore di opera intellettuale, obbligato ad osservare nell'adempimento dell'obbligazione la diligenza del buon padre di famiglia, risponde anche per colpa lieve, mentre, soltanto qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi di particolare difficoltà, il professionista è tenuto al risarcimento dei danni unicamente per dolo o colpa grave, essendo in tale ipotesi prevista dall'art. 2236 cod. civ. - in deroga alle norme generali - l'attenuazione della responsabilità' , sicché l'esistenza di tale presupposto deve essere provato dal professionista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)