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Sez. 3, Sentenza n. 52 del 08/01/1972 (Rv. 355732 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA - EFFICACIA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355732-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA - EFFICACIA - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimita costituzionale di una legge non ha luogo rispetto alle situazioni giuridiche ormai esaurite, ossia consolidate ed intangibili, come tali non non suscettibili di rimozione o di diverso regolamento, il che si verifica per effetto di preclusione nascente da giudicato o per effetto di Atti amministrativi non piu impugnabili, per decorso di termini di prescrizione o di decadenza, ovvero in dipendenza di Atti negoziali o altri fatti od Atti che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, malgrado l'inefficacia di quella norma. (nella specie, e stato rilevato che il rapporto - controversia agraria - non era esaurito alla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n 108 del 20 dicembre 1962, dichiarativa dell'illegittimita della composizione delle Sezioni specializzate agrarie). (Conf 578'69, mass n 338764).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)