Sez. 2, Sentenza n. 578 del 20/02/1969 (Rv. 338764 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - EFFICACIA - LIMITI - SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE - ESTREMI.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - EFFICACIA - LIMITI - SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE - ESTREMI.*
Se e vero che la norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata anche d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, della sentenza della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali penda controversia giudiziale, e altrettanto vero che tutto cio non si verifica quando, rispetto ai predetti rapporti, si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, ossia consolidate ed intangibili, come tali non suscettibili di rimozione o di diverso regolamento il che si verifica per effetto di preclusione nascente da giudicato o per effetto di Atti amministrativi non piu impugnabili, per decorso di termini di prescrizione o di decadenza, ovvero in dipendenza di Atti negoziali o altri fatti od Atti che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, malgrado la inefficacia di quella norma. (V. 2942-68, mass. 335718 1684-67, mass. N. 328152).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)