Sez. 3, Sentenza n. 2164 del 11/04/1981 (Rv. 412881 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI TRASPORTO DI UNA MERCE IN MAGAZZINO, DI CUSTODIA DI ESSA E DI SUCCESSIVA RICONSEGNA - CONTRATTO DI DEPOSITO - CONFIGURABILITA.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI TRASPORTO DI UNA MERCE IN MAGAZZINO, DI CUSTODIA DI ESSA E DI SUCCESSIVA RICONSEGNA - CONTRATTO DI DEPOSITO - CONFIGURABILITA.*
Qualora una parte assuma l'Obbligo del trasporto in magazzino e del deposito con riconsegna di una determinata merce, che viene sottoposta a doppia pesatura (all'entrata e all'uscita), continuando a disporre delle chiavi del magazzino, si verte in tema di contratto di deposito di cui all'art 1766 cod civ, con esclusione della possibilita di ipotizzare un contratto di locazione che, ai sensi dell'art 1571 cod civ, e caratterizzato non solo dall'Obbligo di far godere ad altri un bene mobile o immobile, ma, precipuamente, dalla consegna del bene al conduttore, dalla piena disponibilita dello stesso da parte di quest'ultimo e dalla non ingerenza del locatore nel godimento tra conduttore e res.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1766
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)