Sez. 1, Sentenza n. 465 del 24/01/1986 (Rv. 444070 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO (ENALC) - RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO DI UN CREDITO - SOPRAVVENUTA SOPPRESSIONE DELL'ENTE - SITUAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO (ENALC) - RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO DI UN CREDITO - SOPRAVVENUTA SOPPRESSIONE DELL'ENTE - SITUAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Nella controversia promossa nei confronti dell'ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (enalc), per il riconoscimento e pagamento di un credito, la sopravvenuta soppressione di detto ente, con affidamento della liquidazione allo apposito ufficio presso il ministero del tesoro, non determina una situazione d'improponibilità della domanda, in relazione all'Onere del creditore, ai sensi dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 sulla liquidazione degli enti di diritto pubblico, di presentare una preventiva istanza in Sede amministrativa, poiché tale norma non trova applicazione quando sia già instaurato procedimento giudiziario, e quindi l'ufficio liquidatore sia già a conoscenza della pretesa creditoria. (V 3909/85, mass n 441487; (V 4070/84, mass n 436032; (V 5075/82, mass n 422969).*
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 845 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)