Sez. 1, Sentenza n. 5075 del 04/10/1982 (Rv. 422969 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - CREDITI NEI CONFRONTI DI ENTE PUBBLICO SOPPRESSO O MESSO IN LIQUIDAZIONE - REALIZZAZIONE - ONERE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA IN VIA AMMINISTRATIVA EX ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE N. 1404 DEL 1956 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - CREDITI NEI CONFRONTI DI ENTE PUBBLICO SOPPRESSO O MESSO IN LIQUIDAZIONE - REALIZZAZIONE - ONERE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA IN VIA AMMINISTRATIVA EX ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE N. 1404 DEL 1956 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'Onere della presentazione di istanza in via amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, per far valere un credito nei confronti di ente pubblico soppresso o messo in liquidazione (nella specie: "gioventù italiana"), non sussiste se, al momento della pubblicazione del decreto di soppressione o messa in liquidazione, penda giudizio avente lo stesso oggetto, ovvero sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna dell'ente, tenuto conto che l'ufficio liquidatore succeduto a quest'ultimo, in tale situazione, è già a conoscenza della pretesa del creditore e che l'Onere di presentare una nuova istanza, escluso dal secondo comma dell'art. 8 citato in presenza di domanda formulata ad una precedente gestione di liquidazione, a maggior ragione non si configura quando la domanda, invece che in Sede amministrativa, sia stata proposta in via giudiziale o sia stata accolta con decisione passata in giudicato. (V 2822/82, mass n 420689; (V 4108/81, mass n 414762; (V 1485/66, mass n 322952; (V 1568/64, mass n 302254).*
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 18/11/1975 num. 764 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)