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Sez. 1, Sentenza n. 754 del 05/02/1979 (Rv. 396928 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO CAMERALE DEL TRIBUNALE DI ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE E DEGLI ALTRI ASSEGNI - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ENTE EROGATORE - SUSSISTENZA - AUDIZIONE DI DETTO ENTE NEL PROCEDIMENTO CAMERALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396928-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO CAMERALE DEL TRIBUNALE DI ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE E DEGLI ALTRI ASSEGNI - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ENTE EROGATORE - SUSSISTENZA - AUDIZIONE DI DETTO ENTE NEL PROCEDIMENTO CAMERALE - NECESSITA.*

Il provvedimento camerale, con il quale il tribunale, in applicazione dell'art 9 della legge sul divorzio 1 dicembre 1970 n 898, nel testo fissato dall'art 2 della legge 1 agosto 1978 n 436, dispone che al coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed a seguito di morte dello obbligato alla corresponsione dell'assegno periodico senza lasciare un coniuge superstite, vengano corrisposti, in tutto od in parte, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo, spiega effetti nei confronti dell'ente erogatore di dette spettanze, il quale deve essere necessariamente sentito nel relativo procedimento, condizionatamente all'effettiva liquidazione delle spettanze medesime nella competente Sede.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)