Sez. L, Sentenza n. 651 del 22/01/1983 (Rv. 425398 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO CAMERALE DI ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - NATURA DECISORIA - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ENTE PREVIDENZIALE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO CAMERALE DI ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - NATURA DECISORIA - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ENTE PREVIDENZIALE.*
L'adozione del rito camerale, giustificata dall'esigenza di una maggiore speditezza e snellezza di forme, non esclude la natura contenziosa del procedimento - previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978) - avente ad oggetto, ai sensi del secondo comma di detto art. 9, l'attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversibilità che sarebbe spettata al coniuge superstite, né esclude il carattere decisorio del provvedimento che lo conclude; consegue che tale provvedimento, una volta divenuto definitivo, fa stato anche nei confronti dell'ente previdenziale (il quale, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 9, è parte necessaria di detto procedimento), ancorché, difettando, nell'ipotesi anzidetta, un'anteriore liquidazione della pensione, l'attribuzione di questa resti condizionata all'effettuazione della sua liquidazione nella Sede competente. (V 754/79, mass n 396928).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)