Sez. 3, Sentenza n. 4441 del 04/05/1998 (Rv. 515034 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Divieto di rogare con l'intervento di persone non assistite o autorizzate nei modi di legge - Nullità - Esclusione - Annullabilità - Conseguenze - Infrazione di cui all'art. 28, comma primo, n.1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Esclusione - Contravvenzione all'art. 51 n. 3 della legge, punita dall'art. 137 comma primo - Configurabilità.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, se il notaio, in violazione dell'art. 54 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, roga un contratto nel quale interviene il rappresentante legale di un minore autorizzato per un atto dello stesso tipo, ma di contenuto diverso, non può configurarsi una contravvenzione all'art. 28, comma primo, n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, perché il contratto non è nullo, ma solo annullabile e si configura bensì la contravvenzione all'art. 51, n. 3 della legge, di cui il precetto contenuto nell'art. 54 del R.D. del 1914 costituisce una specificazione.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 bis com. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138 com. 2, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)