Sez. U, Sentenza n. 5505 del 16/05/1991 (Rv. 472201 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Delibera dell'assemblea straordinaria elettiva di una Federazione sportiva - Invalidità per inosservanza delle norme statutarie relative allo svolgimento della vita associativa - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere
La controversia promossa per denunciare l'invalidità di una delibera dell'assemblea straordinaria elettiva di una Federazione sportiva, sotto il profilo della inosservanza delle norme statutarie disciplinanti lo svolgimento della vita associativa, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica di dette norme, e così dell'attinenza della domanda ad atti che la Federazione sportiva pone in essere quale associazione di soggetti privati (le società sportive), non in veste di organo del CONI.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 21, Cod. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., DPR 02/08/1974 num. 530 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)