Sez. U, Sentenza n. 9351 del 10/11/1994 (Rv. 488487 - 01)
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Dimissioni presentate del presidente di una società calcistica e revoca presentata dallo stesso alla iscrizione alla F.I.G.C. - Domanda ex art. 700 cod. proc. civ. diretta all'accertamento della cessazione della qualità di associato alla federazione ed alla condanna al risarcimento del danno derivato dall'irrogazione di sanzioni disciplinari lesive della sua reputazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
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Con riguardo alla controversia nella quale un soggetto, dimessosi dalla carica di presidente di società calcistica e revocata la propria iscrizione alla Federazione Italiana Gioco Calcio, chieda, con provvedimento d'urgenza a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., l'accertamento della cessazione della qualità di associato alla federazione e, nel merito, la condanna di questa al risarcimento del danno che assuma essergli derivato dall'irrogazione di sanzioni disciplinari lesive della sua reputazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la funzione disciplinare svolta dalle federazioni sportive - nell'esercizio dei poteri ad esse riservati quali organi del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)- non è esercitabile nei confronti di soggetti che, divenuti estranei all'ordinamento sportivo, cessano di essere destinatari delle norme interne, alla cui osservanza è preordinata l'indicata funzione, e non possono essere colpiti da sanzioni che, per definizione, sono idonee ad incidere solo sulla posizione del soggetto in seno all'organizzazione; mentre attiene al merito l'accertamento dell'idoneità dei fatti oggetto di contestazione disciplinare a ledere l'immagine pubblica del soggetto in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 CORTE COST., DPR 02/08/1974 num. 530 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)