Sez. 2, Sentenza n. 1526 del 30/03/1999 Cc. (dep. 28/09/1999) Rv. 214360 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Applicazione di una misura cautelare non detentiva a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini - Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati - Persistente operatività - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rileva anche in sede di applicazione delle misure cautelari personali non detentive conseguenti alla scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare (art. 307, comma 1, cod. proc. pen.). (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'infondatezza del ricorso con il quale si deduceva che la presunzione predetta, per il suo carattere eccezionale, può operare esclusivamente con riferimento alla fase genetica della misura cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)