Sez. 6, Sentenza n. 3803 del 05/12/1996 Cc. (dep. 07/01/1997) Rv. 207116 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della misura - Pericolo di fuga - Criteri - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
In caso di ripristino, per sopravvenuta condanna, della misura della custodia cautelare estinta per decorrenza dei termini, in forza dell'art. 307, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen., la valutazione del pericolo di fuga deve essere desunta da elementi obbiettivi che, in concreto, evidenzino la ragionevole probabilità che l'imputato, se libero, si dia alla fuga. Non può quindi valere ai fini del ripristino della misura la presunzione della esistenza di esigenze cautelari operante, per le fattispecie contemplate dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in sede di prima applicazione della custodia in carcere. (Conf. Sez. 6, c.c. 6 dicembre 1996, Leggio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)