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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19264 del 19/07/2018 (Rv. 649706 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Giuramento decisorio - Omessa pronuncia della parola "giuro" - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649706-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE

In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non è prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, al di là della differente formula usata - «è vero», in luogo di «giuro» - il giuramento era stato correttamente svolto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)