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Sez. L, Sentenza n. 27026 del 12/11/2008 (Rv. 605458 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Giuramento decisorio - Omessa pronuncia della parola "giuro" - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605458-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE

In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 cod. proc. civ., non è prevista dagli artt. 238 e 239 cod. proc. civ., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.. (Fattispecie relativa all'attestazione, nel verbale di prestazione negativa del giuramento decisorio - deferito sull'intervenuto recesso del lavoratore per dimissioni -, dell'affermazione "nego" anziché l'affermazione solenne"giuro e giurando nego", in controversia in cui l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era diretto, di obbligare il dichiarante ad affermare/negare le circostanze dedotte nei capitoli dell'avversario e ad assumersi piena responsabilità, a tutti gli effetti di legge, della propria dichiarazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)