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Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 06/10/1972 (Rv. 360585 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONI E SUPPLENZE DEI MAGISTRATI - SUPPLENZE - PRESIDENTE DI TRIBUNALE - LIMITAZIONE DELLE FUNZIONI DEL SUPPLENTE - INSUSSISTENZA - FUNZIONI SPECIALI - ESERCIZIO DA PARTE DEL SUPPLENTE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360585-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONI E SUPPLENZE DEI MAGISTRATI - SUPPLENZE - PRESIDENTE DI TRIBUNALE - LIMITAZIONE DELLE FUNZIONI DEL SUPPLENTE - INSUSSISTENZA - FUNZIONI SPECIALI - ESERCIZIO DA PARTE DEL SUPPLENTE - VALIDITA.*

L'art 104 dell'ordinamento giudiziario, che detta le regole concernenti la sostituzione in caso di Mancanza od impedimento del Presidente del tribunale, non prevede alcuna limitazione od eccezione. Pertanto, tutte le funzioni dalla legge attribuite al Presidente del tribunale possono essere, anche se speciali, validamente esercitate da chi lo sostituisce in caso di impedimento. (Conf 1837'69, mass n 340948).*

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)