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Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 24/05/1969 (Rv. 340948 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA SUPPLENZA - CARATTERE GENERALE - PRESIDENTE DI TRIBUNALE - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE TITOLARE NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI ANCHE SPECIALI DEMANDATEGLI DALLA LEGGE - EMISSIONE DI DECRETI INGIUNTIVI - LEGITTIMITA - ECCEZIONE DI CARENZA DI POTERE GIURISDIZIONALE - ONERE DELLA PROVA - SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL SUPPLENTE SENZA INDICAZIONE DELLA DELEGA O DELL'IMPEDIMENTO DEI MAGISTRATI PIU ANZIANI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340948-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA SUPPLENZA - CARATTERE GENERALE - PRESIDENTE DI TRIBUNALE - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE TITOLARE NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI ANCHE SPECIALI DEMANDATEGLI DALLA LEGGE - EMISSIONE DI DECRETI INGIUNTIVI - LEGITTIMITA - ECCEZIONE DI CARENZA DI POTERE GIURISDIZIONALE - ONERE DELLA PROVA - SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL SUPPLENTE SENZA INDICAZIONE DELLA DELEGA O DELL'IMPEDIMENTO DEI MAGISTRATI PIU ANZIANI - IRRILEVANZA.*

Per un principio generale dell'ordinamento giuridico e le funzioni giurisdizionali comprese quelle conferite a chi e preposto alla Presidenza di uffici giudiziari, possono essere esercitate non solo dai soggetti che ne sono direttamente investiti, ma anche da coloro che li sostituiscono nei casi e nei modi che la legge determina. Con riguardo ai presidenti di tribunale, detto principio trova specifica attuazione nella norma dell'art 104 dell' ordinamento giudiziario, la quale tende ad assicurare il regolare adempimento delle funzioni devolute al Presidente e contiene le regole concernenti la sostituzione del Presidente titolare, in caso di sua Mancanza o impedimento. Detta norma non prevede alcuna limitazione o eccezione, onde deve ritenersi che tutte le funzioni dalla legge attribuite al Presidente del tribunale, anche se speciali, possono essere validamente esercitate da chi lo sostituisce in caso d'impedimento. In tal caso, deve pertanto ritenersi la piena legittimita dell'emissione di un decreto ingiuntivo - richiesto a sensi dell'art 633 cod proc civ - da parte del magistrato (nella specie, un Presidente di Sezione) che in virtu delle norme sulla supplenza sostituisce il Presidente titolare. Nella stessa ipotesi, sulla parte che eccepisce la nullita del decreto ingiuntivo per carenza di potere giurisdizionale del magistrato che lo ha emesso, grava l'Onere di dimostrare i fatti, anche se negativi (mancato impedimento di presidenti di Sezione piu anziani) sui quali l'eccezione si fonda. Ne ha importanza che il sostituto del Presidente titolare abbia sottoscritto il provvedimento quale Presidente del tribunale, senza alcuna indicazione o della delega o della temporanea sostituzione per impedimento dei presidenti piu anziani, giacche tale indicazione deve ritenersi non necessaria, il supplente non impersonando un organo distinto da quello cui e preposto lo stesso titolare. (nella specie, la SC ha anche considerato che i ricorrenti difettavano di interesse a far valere il dedotto motivo di nullita del decreto ingiuntivo sotto profilo diverso da quello - non dedotto - del carico delle spese relative all'ingiunzione, giacche detta nullita quand'anche sussistente, non era ostativa alla pronuncia, gia intervenuta, della decisione sul merito da parte del giudice dell'opposizione. (V 2234'66, mass n 324364; 1466'65).*

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)