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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22423 del 01/10/2013 (Rv. 627766 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ragionevole durata del processo - Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Onere di eccezione e prova della tardività della domanda - Spettanza all'amministrazione convenuta.
Stato
decisa il 2013-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627766-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, spetta all'amministrazione convenuta eccepire e provare la tardività della domanda rispetto all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si assume essersi verificata la suddetta violazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)