Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22423 del 01/10/2013 (Rv. 627766 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ragionevole durata del processo - Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Onere di eccezione e prova della tardività della domanda - Spettanza all'amministrazione convenuta.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, spetta all'amministrazione convenuta eccepire e provare la tardività della domanda rispetto all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si assume essersi verificata la suddetta violazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)