Sez. 6 - 1, Sentenza n. 841 del 15/01/2013 (Rv. 625073 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Domanda di equa riparazione - Condizioni di proponibilità - Pendenza del procedimento con durata irragionevole - Nozione - Procedimento definito con sentenza di primo grado - Mancato decorso del termine lungo - Pendenza - Sussistenza - Prova della tardività - Onere - Amministrazione convenuta - Spettanza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini della condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, prevista dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sussiste la pendenza del procedimento, nel cui ambito la violazione del termine di durata ragionevole si assume verificata, allorché sia stata emessa la relativa sentenza di primo grado e non sia ancora decorso il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, spettando, comunque, all'amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)