Sez. 3, Sentenza n. 19414 del 22/08/2013 (Rv. 628069 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità da prodotto difettoso - Danno alle cose diverse dal prodotto difettoso - Risarcibilità - Limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
La norma di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (applicabile "ratione temporis"), limita la risarcibilità del danno alle sole cose, diverse dal prodotto difettoso, normalmente destinate all'uso o consumo privato e come tali utilizzate dal danneggiato, escludendo, quindi, che possa essere risarcito il danno alle cose destinate ad un uso professionale e utilizzate in tal senso (come, nella specie, per i capi di abbigliamento prodotti dall'attore a scopo commerciale, danneggiati da un ammorbidente prodotto dal convenuto).
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 224 art. 11 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)