Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013 (Rv. 626814 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danno da prodotti difettosi ex d.P.R. n. 224 del 1988 (ora artt. da 114 a 126 del "codice del consumo") - Legittimazione ad agire - Utilizzatore, anche occasionale, del prodotto - Sussistenza - Ragioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
La disciplina del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (ora confluita negli artt. da 114 a 127 del cd. "codice del consumo") ha per oggetto il "danno da prodotti difettosi" e prevede un tipo di responsabilità che prescinde dalla colpa del produttore, conseguendo alla mera "utilizzazione" del prodotto difettoso da parte della vittima. Ne deriva che legittimati a far valere la pretesa risarcitoria in forza di tale disciplina risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 224 art. 1, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 114, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)