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Sez. U, Sentenza n. 7932 del 29/03/2013 (Rv. 625633 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione per pregiudizialità - Definizione, nelle more del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione, del giudizio pregiudicante - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625633-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della Cassazione, venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione e, quindi, la cessazione della materia del contendere relativamente al regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)