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Sez. 3, Ordinanza n. 251 del 11/01/2006 (Rv. 587109 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Regolamento di competenza - Contestazione della sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria - Definizione del giudizio pregiudicante - Cessazione della causa di sospensione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587109-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

Nell'ipotesi in cui, disposta la sospensione del processo e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, venga deciso con sentenza passata in giudicato il processo ritenuto pregiudicante, al venir meno della pendenza di quest'ultimo consegue la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione, di talché il regolamento va definito con declaratoria della cessazione della materia del contendere e con l'annullamento del provvedimento di sospensione impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)