Sez. 2, Ordinanza n. 5496 del 17/11/1999 Cc. (dep. 02/03/2000) Rv. 216350 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione penale quello di dichiarare estinti per prescrizione i reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si fosse verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito. Ed invero, la decisione di condanna del giudice di merito passata in giudicato, non può essere suscettibile di alcuna modificazione in sede esecutiva, poiché ciò comporterebbe una inammissibile violazione del principio di intangibilità del giudicato penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)