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Sez. 3, Sentenza n. 2414 del 22/06/1995 Cc. (dep. 28/07/1995) Rv. 202529 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Estinzione del reato o della pena | Art. 676 cod. proc. pen. - Estinzione del reato - Limiti - Prescrizione intervenuta prima del giudicato - Deducibilità e applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202529-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Estinzione del reato o della pena

L'art. 676 cod. proc. pen., che prevede altre competenze del giudice dell'esecuzione, non costituisce una deroga al principio generale dell'intangibilità del giudicato e del suo effetto preclusivo, poiché, quanto all'estinzione del reato, si riferisce solo a quelle eccezionali cause estintive che possono verificarsi e si verificano dopo la formazione del giudicato, come quelle previste dagli artt. 167 cod. pen., 445, comma secondo, cod. proc. pen., e 556, comma terzo cod. pen.. sicché, in sede di esecuzione non sono deducibili né applicabili cause estintive del reato quali la prescrizione intervenuta prima del giudicato. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza della Corte d'Appello che, all'esito del procedimento di esecuzione, aveva rigettato la richiesta di dichiarare estinti i reati prescritti dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, ma prima della sua irrevocabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)