diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023 (Rv. 667005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE | Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Audizione delle parti - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2023-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, adottata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (nel testo "ratione temporis" applicabile), è ricorribile per cassazione, limitatamente ai vizi suoi propri, tra i quali rientra l'inosservanza della specifica previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo la quale il giudice provvede con ordinanza dopo aver sentito le parti; tale prescrizione non richiede, tuttavia, che le parti compaiano personalmente, né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che le stesse siano poste in grado di interloquire sulla questione, come nel caso in cui l'appellato abbia richiesto nella propria comparsa l'applicazione di detta ordinanza definitoria.

Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 348, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)