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Sez. 3, Sentenza n. 261 del 12/01/1999 (Rv. 522227 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Sospensione dell'esecuzione forzata a norma dell'art. 623 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522227-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell'art. 623, seconda ipotesi, cod. proc. civ., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 cod. proc. civ. (nel caso di specie la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione per sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, essendo stato nel frattempo sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)