Sez. L, Sentenza n. 11475 del 18/11/1997 (Rv. 510116 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Obbligo contrattuale di indossare la divisa da lavoro prima di timbrare il cartellino - Inottemperanza del lavoratore nonostante i ripetuti richiami - Grave insubordinazione - Presupposti del licenziamento per giustificato motivo - Irrilevanza della convinzione del lavoratore sindacalista circa l'illegittimità della clausola - Giudizio in tal senso del giudice di merito - Assenza di vizi logici e giuridici - Fattispecie relativa ad azienda municipalizzata di nettezza urbana.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Non è affetto da vizi logici o giuridici il giudizio del giudice di merito secondo cui è ravvisabile una grave e rilevante insubordinazione - idonea a giustificare un licenziamento per giustificato motivo - nel comportamento del lavoratore che, nonostante i ripetuti richiami e l'adozione di provvedimenti disciplinari conservativi, si rifiuti di ottemperare alla disposizione del contratto collettivo in base alla quale i lavoratori devono indossare la divisa da lavoro appena giunti in azienda, prima di ogni altra operazione e specificamente prima di timbrare il cartellino, né, in tale quadro, può fondatamente farsi valere in senso contrario la convinzione del lavoratore, rappresentante sindacale, circa l'erroneità della interpretazione del contratto o la illegittimità della clausola in questione (convinzione che avrebbe potuto giustificare il preventivo ricorso all'autorità giudiziaria), una volta accertato che nessuna discriminazione è stata attuata nei suoi confronti in dipendenza della funzione sindacale esercitata. (Fattispecie relativa ad azienda municipalizzata di nettezza urbana; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, a "conversione" dell'intimato licenziamento in tronco, aveva ritenuto sussistere i presupposti di un licenziamento per giustificato motivo).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)