Sez. 6, Sentenza n. 3333 del 20/11/1998 Ud. (dep. 15/03/1999) Rv. 213578 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Esame di collaboranti di giustizia ammessi a programmi o misure di protezione - A distanza, mediante collegamento audiovisivo - Ausiliario abilitato, presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame - Necessità di designazione di tale ausiliario tra le persone indicate nell'art. 126 cod. proc. pen. - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE
In tema di "videoconferenza" dei collaboranti di giustizia, la persona cui è affidato il compito - ex art. 147 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 3 della l. 7 gennaio 1998, n. 11 - di essere presente nel luogo in cui si trova il collaborante di giustizia, di attestarne l'identità e di dare atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame, non svolge funzioni di assistenza all'udienza, perché queste sono espletate dall'ausiliario del giudice presente nell'aula in cui si svolge il processo. Ne consegue che la funzione sopra indicata può essere svolta - come nel caso - da un carabiniere addetto al servizio centrale di protezione, anche perché l'art. 126 cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, sia assistito "dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento", fa salva l'ipotesi che legge disponga diversamente: e nella specie ciò è esattamente quanto prevede la norma in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 126, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 147 bis CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 147 bis CORTE COST., Legge 07/01/1998 num. 11 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)