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Sez. 1, Sentenza n. 5531 del 08/06/1994 (Rv. 486925 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Ricorso alla Corte d'Appello - Rinvio alle Commissioni di primo o di secondo grado - In genere | Decisione della Commissione di secondo grado sulla esistenza e quantificazione del reddito tassabile - Censura di insufficiente motivazione - Fondatezza - Accertamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486925-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Ricorso alla Corte d'Appello - Rinvio alle Commissioni di primo o di secondo grado - In genere

In tema di contenzioso tributario, la Corte di Appello (o la Commissione Tributaria Centrale), quando ritenga fondata la censura di insufficiente motivazione della decisione della Commissione di secondo grado sulla esistenza e quantificazione del reddito tassabile non può direttamente sostituire la motivazione stessa con un'altra che essa (dopo aver riesaminato le prove acquisite) ritenga congrua, né rideterminare il reddito, né, infine, far seguire eventualmente, in conseguenza di tale operazione, valutazioni negative sulla legittimità dell'accertamento impugnato, ma deve - inerendo la rideterminazione del reddito a questione di valutazione estimativa, che per il disposto dell'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 esula dalla sua competenza - arrestarsi alla cosiddetta fase rescindente ed annullare la decisione impugnata con il rinvio della causa alla Commissione di secondo grado per un nuovo giudizio di estimazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)