Sez. 1, Sentenza n. 3498 del 04/04/1998 (Rv. 514227 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE | Avviso di accertamento di maggior valore - Impugnazione - Congruità del valore - Esame al fine di verificare la sussistenza della prova della fondatezza della pretesa tributaria - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE
In tema di contenzioso tributario, una volta esclusa la nullità (per difetto della motivazione) dell'avviso di accertamento, la Commissione Tributaria Centrale non può scendere all'esame della congruità del valore indicato nell'avviso di accertamento, neppure al fine di accertare se l'Amministrazione finanziaria abbia (o meno) assolto l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa. Tale riscontro, infatti, riguardando la prova di un preciso valore monetario, implica accertamenti che, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, esulano dall'ambito di sua competenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)