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Sez. 1, Sentenza n. 3349 del 14/06/1979 (Rv. 399748 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - ESAME DI NUOVI TESTIMONI (INDICATI NEL CORSO DELLA DEPOSIZIONE) - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399748-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - ESAME DI NUOVI TESTIMONI (INDICATI NEL CORSO DELLA DEPOSIZIONE) - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'assunzione di testimoni di riferimento, a norma dell'art 257, primo comma, cod proc civ, costituisce Esercizio di una facolta discrezionale - non sindacabile in Sede di legittimita nelle sue manifestazioni positive o negative - e presuppone la valutazione, riservata al giudice di merito, circa l'opportunita e la possibilita di trarre dall'esame di nuovi testimoni elementi utili alla formazione del convincimento decisorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)