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Sez. L, Sentenza n. 2808 del 23/03/1994 (Rv. 485884 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Esame dei testimoni - Rinnovazione | Potere discrezionale del giudice del merito - Dichiarazione di chiusura dell'assunzione della prova - Effetto preclusivo - Insussistenza - Conseguente violazione dell'art. 209 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485884-01

Prova civile - Testimoniale - Esame dei testimoni - Rinnovazione

L'art. 257 cod. proc. civ., che trova applicazione anche nel rito del lavoro, consentendo, senza più specifica limitazione il riesame di ufficio di testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione, implica un discrezionale apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità e legittimamente esercitabile in senso affermativo anche dopo l'eventuale dichiarazione di chiusura dell'assunzione della prova, senza che ciò violi il disposto dell'art. 209 cod. proc. civ., come si evince dal disposto degli artt. 279, n. 4 e 356, stesso codice, i quali, rispettivamente prevedendo che il collegio, con giudizio insindacabile, possa dare provvedimenti per l'ulteriore istruttoria della causa e che il giudice di appello può, entro dati limiti, ordinare la rinnovazione della prova, ugualmente presuppongono il carattere non preclusivo dell'ordinanza di chiusura dell'assunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)