Sez. L - , Sentenza n. 24681 del 02/12/2016 (Rv. 641978 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Assenze per malattia - Controllo domiciliare - Irreperibilità - Sussistenza, o meno, della malattia - Irrilevanza - Licenziamento per giusta causa - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere effettuati, dai servizi competenti, accessi presso le abitazioni degli assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 496 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza, o meno, dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 496 art. 5 com. 14, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)